Art. n°
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Art. 658. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Legato di credito o di liberazione da debito.

Dispositivo

Art. 658.

(Legato di credito o di liberazione da debito).


Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.


L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.



Ratio Legis


Spiegazione