Art. 658. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Legato di credito o di liberazione da debito.
Dispositivo
Art. 658.
(Legato di credito o di liberazione da debito).
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione