Art. 1207. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti.
Dispositivo
Art. 1207.
(Effetti).
Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione