Art. 1217. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazioni di fare.
Dispositivo
Art. 1217.
(Obbligazioni di fare).
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
