Art. n°
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Art. 1210. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori.

Dispositivo

Art. 1210.

(Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori).


Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.


Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.



Ratio Legis


Spiegazione