Art. 1213. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ritiro del deposito.
Dispositivo
Art. 1213.
(Ritiro del deposito).
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione