Art. 1585. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Garanzia per molestie.
Dispositivo
Art. 1585.
(Garanzia per molestie).
Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione