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Art. 1585. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Garanzia per molestie.

Dispositivo

Art. 1585.

(Garanzia per molestie).


Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.


Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.


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Ratio Legis


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