Art. 1601. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Dispositivo
Art. 1601.
(Risarcimento del danno al conduttore licenziato).
Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione