Art. n°
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Art. 1588. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Perdita e deterioramento della cosa locata.

Dispositivo

Art. 1588.

(Perdita e deterioramento della cosa locata).


Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.


E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.


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