Art. 1594. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sublocazione o cessione della locazione.
Dispositivo
Art. 1594.
(Sublocazione o cessione della locazione).
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione