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Art. 166 Cod.Com.2018

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Norme tecniche radionavali

Dispositivo

Art. 166

Norme tecniche radionavali


1. Il ((Ministro dello sviluppo economico)), con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.


2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.



Ratio Legis


Spiegazione