Art. 167 Cod.Com.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
Dispositivo
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
navi - Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche,
rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Articoli correlati nel
Codice Commercio 2018
Ratio Legis
Spiegazione