Art. n°
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Art. 167 Cod.Com.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle

Dispositivo

Art. 167

Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle


navi - Obblighi


1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche,


rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.



Ratio Legis


Spiegazione