Art. n°
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Art. 170 Cod.Com.2018

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Corrispondenza pubblica

Dispositivo

Art. 170

Corrispondenza pubblica


1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.


2. Il ((Ministro dello sviluppo economico)), con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.



Ratio Legis


Spiegazione