Art. 127-bis TUF 16.3.2018
Annullabilita' delle deliberazioni e diritto di recesso
Dispositivo
(( (Annullabilita' delle deliberazioni e diritto di recesso)
1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui
favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente
alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima
dell'apertura dei lavori dell'assemblea, e' considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto
dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia
effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo
83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni e'
considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle societa'
italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di
negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.))
Ratio Legis
Spiegazione