Art. 132 TUF 16.3.2018
Acquisto di azioni proprie e della societa' controllante
Dispositivo
Acquisto di azioni proprie e della societa' controllante
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli
articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice
civile, da societa' con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti,
secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate
effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie
o della societa' controllante possedute da dipendenti della
societa' emittente, di societa' controllate o della societa'
controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349
e 2441, ottavo comma, del ((codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.))
Ratio Legis
Spiegazione
