Art. 133 TUF 16.3.2018
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Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
Dispositivo
Art. 133
Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
1. Le societa' italiane con azioni quotate nei mercati
regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea
straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni
dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal
regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato
regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea,
purche' sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.
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Ratio Legis
Spiegazione
