Art. 167 TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Gestione infedele
Dispositivo
Art. 167
Gestione infedele
1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella
prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o
del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione
delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in
essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
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Ratio Legis
Spiegazione