Art. n°
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Art. 167 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gestione infedele

Dispositivo

Art. 167

Gestione infedele


1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella


prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o


del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione


delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in


essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di


procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con


l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.



Ratio Legis


Spiegazione