Art. 168 TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Confusione di patrimoni
Dispositivo
Art. 168
Confusione di patrimoni
1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi,
nell'esercizio di servizi (( o attivita' )) di investimento o di
gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli
strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un OICR, al
fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le
disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando
danno agli investitori, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
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Ratio Legis
Spiegazione
