Art. 170 TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
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Gestione accentrata di strumenti finanziari
Dispositivo
Art. 170
Gestione accentrata di strumenti finanziari
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate
o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta
falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e'
destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o
alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei
relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le
certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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TUF 16.3.2018
Ratio Legis
Spiegazione