Art. n°
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Art. 170 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gestione accentrata di strumenti finanziari

Dispositivo

Art. 170

Gestione accentrata di strumenti finanziari


1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate


o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta


falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e'


destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o


alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei


relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le


certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.



Ratio Legis


Spiegazione