Art. n°
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Art. 187-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Abuso di informazioni privilegiate.

Dispositivo

Art. 187-bis

(( (Abuso di informazioni privilegiate). ))


(( 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,


e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro


ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di


informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro


di organi di amministrazione, direzione o controllo


dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una


professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o


indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;


b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale


esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;


c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento


di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).


2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque


essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della


preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.


3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si


intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,


comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).


4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in


possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo


conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.


5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e


4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di


dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito


quando, per le qualita' personali del colpevole ovvero per


l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.


6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo


e' equiparato alla consumazione. ))



Ratio Legis


Spiegazione