Art. 187-quinquies TUF 16.3.2018
Responsabilita' dell'ente.
Dispositivo
(( (Responsabilita' dell'ente). ))
(( 1. L'ente e' responsabile del pagamento di una somma pari
all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli
illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche'
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma
1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante
entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate
nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia
formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. ))
Ratio Legis
Spiegazione
