Art. n°
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Art. 187-quinquies TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' dell'ente.

Dispositivo

Art. 187-quinquies

(( (Responsabilita' dell'ente). ))


(( 1. L'ente e' responsabile del pagamento di una somma pari


all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli


illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:


a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di


amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita'


organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche'


da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;


b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno


dei soggetti di cui alla lettera a).


2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma


1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante


entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.


3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate


nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.


4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in


quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto


legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia


formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto


legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. ))



Ratio Legis


Spiegazione