Art. n°
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Art. 187-septies TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Procedura sanzionatoria.

Dispositivo

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria).


((1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.))


2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.


3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).


((4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e' competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.))


5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ((ordinanza non impugnabile.)) (55) (46)


((6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.))


((6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.


6-ter. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.))


((7. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.))


8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. (55) (46)


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AGGIORNAMENTO (55)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga i commi da 4 a 8 del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (46)


Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, non prevede piu' (con l'art. 4, comma 1 dell'allegato 4) l'abrogazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo.



Ratio Legis


Spiegazione