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Art. 4 Codice Privacy 19.9.2018

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Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

Dispositivo

Art. 4

(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)


1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati


statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:


a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle


quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia


prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori


assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;


b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del


livello di riservatezza delle informazioni;


c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non


sono soggetti alla regola della soglia;


d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il


risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione


di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;


e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione


possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti


tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;


f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel


caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentino la medesima modalita' di una variabile.


2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le


variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove


cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.


3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il


rischio di identificazione deve essere per quanto possibile


contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di


identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai


criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le


modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.



Ratio Legis


Spiegazione