Art. 4 Codice Privacy 19.9.2018
Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Dispositivo
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle
quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non
sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il
risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel
caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentino la medesima modalita' di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove
cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le
modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Ratio Legis
Spiegazione