Art. n°
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Art. 1 Codice Privacy 19.9.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizioni

Dispositivo

Art. 1

((Definizioni))


((1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del decreto con le seguenti integrazioni:


a) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;


b) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;


c) "dato identificativo indiretto", un insieme di modalita' di caratteri associati o associabili ad una unita' statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo i principi di cui all'art. 4;


d) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;


e) "istituto o ente di ricerca", un organismo pubblico o privato per il quale la finalita' di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attivita' scientifica e' documentabile;


f) "societa' scientifica", un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.


2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici)).



Ratio Legis


Spiegazione