Art. 5 Codice Privacy 19.9.2018
Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Dispositivo
((Criteri per la valutazione del rischio di identificazione))
((1. Ai fini della comunicazione e diffusione di dati, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentano la medesima modalita' di una variabile)).
Ratio Legis
Spiegazione