Art. 5 Codice Privacy 19.9.2018
Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati
Dispositivo
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico
nazionale ai sensi della Legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di
regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.
6-bis, comma 1, del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322,
come introdotto dal D.LGS. 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere
raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli
interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i
dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati
o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
Ratio Legis
Spiegazione