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Art. 5 Codice Privacy 19.9.2018

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Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati

Dispositivo

Art. 5

(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)


1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico


nazionale ai sensi della Legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o


trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di


regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.


6-bis, comma 1, del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322,


come introdotto dal D.LGS. 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.


2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e


specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere


raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli


interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:


a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso


sulla base degli elementi previsti per l'informativa;


b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i


dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'


risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;


c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,


anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati


o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.


3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali


interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano


particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il


consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.


In tal caso, la documentazione dell'informativa resa


all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni.



Ratio Legis


Spiegazione