Art. 1296. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Scelta del creditore per il pagamento.
Dispositivo
Art. 1296.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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