Art. 1302. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compensazione.
Dispositivo
Art. 1302.
(Compensazione).
Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione