Art. n°
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Art. 1311. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinunzia alla solidarieta'.

Dispositivo

Art. 1311.

(Rinunzia alla solidarieta').


Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.


Rinunzia alla solidarieta':


1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;


2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.



Ratio Legis


Spiegazione