Art. 1299. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Regresso tra condebitori.
Dispositivo
Art. 1299.
(Regresso tra condebitori).
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione