Art. 1815. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Interessi.
Dispositivo
Art. 1815.
(Interessi).
Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione