Art. n°
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Art. 1816. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termine per la restituzione fissato dalle parti.

Dispositivo

Art. 1816.

(Termine per la restituzione fissato dalle parti).


Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.



Ratio Legis


Spiegazione