Art. n°
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Art. 1817. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termine per la restituzione fissato dal giudice.

Dispositivo

Art. 1817.

(Termine per la restituzione fissato dal giudice).


Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.


Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.



Ratio Legis


Spiegazione