Art. 1218. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' del debitore.
Dispositivo
Art. 1218.
(Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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