Art. n°
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Art. 1218. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' del debitore.

Dispositivo

Art. 1218.

(Responsabilita' del debitore).


Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.



Ratio Legis


Spiegazione