Art. 1225. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prevedibilita' del danno.
Dispositivo
Art. 1225.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
