Art. 1226. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Valutazione equitativa del danno.
Dispositivo
Art. 1226.
(Valutazione equitativa del danno).
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione