Art. 1230. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Novazione oggettiva.
Dispositivo
Art. 1230.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione