Art. n°
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Art. 1233. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.

Dispositivo

Art. 1233.

(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).


Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.



Ratio Legis


Spiegazione