Art. 1233. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
Dispositivo
Art. 1233.
(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione