Art. n°
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Art. 1232. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Privilegi, pegno e ipoteche.

Dispositivo

Art. 1232.

(Privilegi, pegno e ipoteche).


I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.



Ratio Legis


Spiegazione