Art. 1232. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Privilegi, pegno e ipoteche.
Dispositivo
Art. 1232.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
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Ratio Legis
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