Art. n°
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Art. 58. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Autorizzazione

Dispositivo

Art. 58.

Autorizzazione


1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica


e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.


2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o


per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.


3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica ((


, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati )).



Ratio Legis


Spiegazione