Art. 58. Codice assicurazioni
Autorizzazione
Dispositivo
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica
e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o
per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica ((
, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati )).
Ratio Legis
Spiegazione