Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 59-ter. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro

Dispositivo

Art. 59-ter.

((( Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro )))


(( 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una


sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione e' indicato:


a) l'indirizzo della sede secondaria;


b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;


c) gli Stati membri in cui intende operare;


d) un programma che illustri il tipo di attivita' che intende


esercitare.


2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della


comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorita' di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.


3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta


comunicazione ai sensi del comma 2.


4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della


comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. ))



Ratio Legis


Spiegazione