Art. n°
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Art. 59-quinquies. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivita' in uno Stato terzo

Dispositivo

Art. 59-quinquies.

((( Attivita' in uno Stato terzo )))


(( 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una


sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.


2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della


sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.


3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di


liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater. ))



Ratio Legis


Spiegazione