Art. 59-quinquies. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' in uno Stato terzo
Dispositivo
Art. 59-quinquies.
((( Attivita' in uno Stato terzo )))
(( 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una
sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della
sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di
liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater. ))
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Spiegazione