Art. n°
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Art. 59. Codice assicurazioni

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Requisiti e procedura

Dispositivo

Art. 59.

Requisiti e procedura


1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando


ricorrono le seguenti condizioni:


a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai


sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa' europea


ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto


della Societa' europea;


b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa


richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;


c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore


al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato


dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro


tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito


esclusivamente da conferimenti in denaro;


d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo


statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la


struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una


relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo


professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai


quali il programma stesso e' stato redatto e sono state


effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;


e) i titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68))


siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti


dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio


dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;


f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione


e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',


onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;


g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di


appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino


l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.


2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle


condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e


prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla


struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il


provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e'


comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla


presentazione della domanda di autorizzazione completa dei


documenti richiesti.


3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel


registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui


all'articolo 58.


4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese,


iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di


riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta


comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli


atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.


5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di


autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.



Ratio Legis


Spiegazione