Art. 59. Codice assicurazioni
Requisiti e procedura
Dispositivo
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai
sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa' europea
ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto
della Societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore
al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro
tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la
struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo
professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai
quali il programma stesso e' stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68))
siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',
onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il
provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e'
comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui
all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di
riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
Ratio Legis
Spiegazione