Art. 66. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Retrocessione dei rischi
Dispositivo
Art. 66.
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle
riserve tecniche (( e della costituzione del margine di solvibilita' )) per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da
valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.
Articoli correlati nel
Codice Assicurazioni
Ratio Legis
Spiegazione