Art. n°
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Art. 66. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Retrocessione dei rischi

Dispositivo

Art. 66.

Retrocessione dei rischi


1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle


riserve tecniche (( e della costituzione del margine di solvibilita' )) per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.


2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da


valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.



Ratio Legis


Spiegazione