Art. n°
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Art. 66-bis. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Margine di solvibilita' disponibile

Dispositivo

Art. 66-bis.

((( Margine di solvibilita' disponibile )))


(( 1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un


margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.


2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la


determinazione del margine di solvibilita' disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.


3. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal


patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.


4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea


documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.


5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si


tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilita', nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal D.LGS. 30 maggio 2005, n. 142. ))



Ratio Legis


Spiegazione