Art. 69. Codice assicurazioni
Obblighi di comunicazione
Dispositivo
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione
((indicata dall'articolo 68)) in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi
le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il
titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura
stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome
partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le
generalita' dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni,
ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di
accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita',
termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2,
anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto
spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
partecipazione.
Ratio Legis
Spiegazione