Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 69. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi di comunicazione

Dispositivo

Art. 69.

Obblighi di comunicazione


1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione


((indicata dall'articolo 68)) in un'impresa di assicurazione o di


riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi


le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il


titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura


stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.


2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome


partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le


generalita' dei fiducianti.


3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi


indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni,


ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di


accertamenti ai soggetti comunque interessati.


4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita',


termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2,


anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto


spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della


partecipazione.



Ratio Legis


Spiegazione