Art. n°
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Art. 72. Codice assicurazioni

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Nozione di controllo

Dispositivo

Art. 72.

Nozione di controllo


1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con


riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento.


2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza


dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:


a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il


diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;


b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la


revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;


c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere


assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:


1) la trasmissione degli utili o delle perdite;


2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di


altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;


3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli


derivanti dalle partecipazioni possedute;


4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in


base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;


d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla


composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.



Ratio Legis


Spiegazione