Art. n°
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Art. 70. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione degli accordi di voto

Dispositivo

Art. 70.

Comunicazione degli accordi di voto


((1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o


per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di


assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la


controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai


legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce.


L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della


comunicazione)).


2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da


pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di


assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il


diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso ((e stabilire


un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo


devono essere alienate.))


3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e


4 dell'articolo 69.



Ratio Legis


Spiegazione