Art. 70. Codice assicurazioni
Comunicazione degli accordi di voto
Dispositivo
Comunicazione degli accordi di voto
((1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o
per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la
controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai
legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce.
L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della
comunicazione)).
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso ((e stabilire
un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo
devono essere alienate.))
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e
4 dell'articolo 69.
Ratio Legis
Spiegazione