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Art. 95. Codice assicurazioni

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Imprese obbligate

Dispositivo

Art. 95.

Imprese obbligate


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o piu' societa', redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.


2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.


((2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 142.))


3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del D.LGS. 9 aprile 1991, n. 127.



Ratio Legis


Spiegazione