Art. 98. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Dispositivo
Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti
agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
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Spiegazione