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Art. 98. Codice assicurazioni

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Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

Dispositivo

Art. 98.

Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza


1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti


agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.



Ratio Legis


Spiegazione