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Art. 97. Codice assicurazioni

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Esonero dall'obbligo di redazione

Dispositivo

Art. 97.

Esonero dall'obbligo di redazione


1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei


confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.


2. L'esonero e' subordinato alle seguenti circostanze:


a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in


mercati regolamentati;


b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per


cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da


tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del


capitale;


c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate


da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;


d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato


membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.


3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al


bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, e' depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata.



Ratio Legis


Spiegazione